In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno esistenziale da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subìta altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
Corte Suprema di Cassazione sez. lav. – 18 gennaio 2011, n. 1072